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Superbonus 110

Il Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modificazione con la Legge n. 77/2020, cosiddetto decreto Rilancio connesso all'emergenza Covid-19, ha incrementato a 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute in ambito di efficienza energetica dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una ottima Guida illustrativa che riteniamo essere il riferimento più autorevole sull'argomento. In questo articolo riportiamo un nostro riassunto della pubblicazione raccomandandovi comunque di riferirsi, in ogni caso, al documento originale Guida Superbonus 110. 

Fastisol, superbonus 110

1) Introduzione

Le nuove disposizioni consentono di fruire di una detrazione dell'imposta lorda 110% delle spese per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio, il cosiddetto Sisma Bonus. 
  • riqualificazione energetica degli edifici, il cosiddetto Eco Bonus, in base all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.

Altra importante novità, introdotta dal decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. 

Ovviamente esistono dei requisiti prestazionali minimi, dei limiti di spesa e degli obblighi certificativi ben definiti che attestino la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Gli interventi si dovranno inoltre svolgere attraverso la consulenza, obbligatoria, di tecnici progettisti specializzati ed intermediari abilitati alla trasmissione ed asseverazione della documentazione da allegare alla pratica. 

L’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati deve essere acquisita anche ai fini del Superbonus, indipendentemente dall’esercizio dell’opzione, da parte del contribuente, per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione.
L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), per gli interventi di efficienza energetica, effettua controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni.

2) L'agevolazione

in cosa consiste

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi. 

In particolare, il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari. 

gli interventi trainanti

le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese documentate sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi (cosiddetti “trainanti”) di: 

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno .
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (cd. sismabonus).

gli interventi trainati 

Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati:

  • efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013. 
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Dpr n. 412/1993
  • installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

cumulabilità con altre agevolazioni

Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110 restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica.
Ovvero gli interventi di riqualificazione energetica effettuati non congiuntamente a quelli che rientrano nel superbonus ed altri. 

3) Chi può usufruirne 

Fastisol, superbonus 110 chi può usufruirne

Il superbonus 110 si applica agli interventi effettuati da: 

  • condominì 
  • persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni 
  • gli istituti autonomi case popolari ed altri assimilabili
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. 
  • le organizzazioni non lucrative e di utilità sociale, di volontariato, di promozione sociale. 
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente agli immobili adibiti a spogliatoi. 

4) La misura della detrazione

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. 

Per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Tale
limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici. 

In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi né essere chiesta a rimborso.

5) Interventi agevolabili 

interventi trainanti 

- Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi 

Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l'involucro dell'edificio, anche unifamiliare o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza “U”, espressa in W/m2K, definiti dal decreto di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. 

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

ammontare ammesso per le spese di isolamento

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari 
  • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari
  • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

Si tratta degli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria

- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari

Il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. 

ammontare ammesso per le spese di sostituzione impianti

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, per singola unità immobiliare.

- Interventi antisismici (sismabonus)

La detrazione per gli interventi antisismici prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63/2013 è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

interventi aggiuntivi trainati 

- Interventi di efficientamento energetico

Il Superbonus spetta per gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. 

Ai fini del Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e gli eventuali trainati di cui all’articolo 14 del citato decreto legge n. 63/2013, devono assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, nonché rispettare le condizioni indicate nel paragrafo 6. 
Gli interventi di efficientamento energetico indicati nel citato articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 danno diritto al Superbonus, a prescindere dalla effettuazione degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (interventi trainanti), qualora questi ultimi non possano essere realizzati in quanto gli immobili sono sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. Ai fini del Superbonus è, comunque, necessario che gli interventi indicati nel citato articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

- Installazione di impianti solari fotovoltaici

- Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici 

6 - Requisiti degli interventi ammessi al superbonus 

Ai fini dell'accesso al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono: 

  • rispettare i requisiti previsti da un apposito decreto da emanarsi ad opera del Ministero dello sviluppo economico. Nelle more dell’adozione del decreto richiamato, continuano ad applicarsi i decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008 (cfr. comma 3-ter articolo 14 del decreto legge n. 63/2013) 
  • assicurare, nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, o il conseguimento della classe energetica più alta.
Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

7 - Alternative alle detrazioni 

Ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al paragrafo successivo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: 

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con
    facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari 
  2. per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi 
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari. 

8 - Controlli dell'Agenzia 

Fastisol, superbonus 110 i controlli

Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti che esercitano l’opzione, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973. 

I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. 

L’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell'ordinaria attività di controllo, procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. 

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi. 

9 - Adempimenti 

Certificazione necessaria 

Fastisol, superbonus 110 le certificazioni

In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le detrazioni è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. 

Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF. 

Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. 

È necessario, inoltre, richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto: 

  • per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Con decreto del Ministro dello sviluppo
    economico sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative. 
  • per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale.

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione. 

Per gli interventi di miglioramento energetico ammessi al Superbonus, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuatii dal decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, per gli interventi di efficienza energetica, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione, e le relative modalità attuative (cfr. comma 13, lettera a dell’articolo 119 del decreto legge Rilancio). Nelle more dell’adozione del predetto decreto ministeriale, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listiniufficiali o ai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. 

Per gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. 

Sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle attestazioni e delle asseverazioni. 

Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
I tecnici abilitati rilasciano le predette attestazioni ed asseverazioni, previa stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge n. 689/1981.

Documenti da trasmettere

Una copia dell'asseverazione riferita agli interventi di efficientamento energetico è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Tabelle riepilogative

Di seguito si riportano alcune tabelle che riepilogano le agevolazioni previste per gli interventi di efficientamento energetico (Tabella n. 1), finalizzati congiuntamente all’efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico degli edifici (Tabella n. 3), nonché gli interventi ammessi al Superbonus (Tabella n. 4).

Tabella n. 1 

LE DETRAZIONI IRPEF E IRES PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ECOBONUS 65%

Tipo di intervento detrazione massima
riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro
su involucro di edifici esistenti (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti) 60.000 euro
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda 60.000 euro
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua dal 2008, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia dal 2012, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria 30.000 euro
dal 2015, acquisto e posa in opera di schermature solari 60.000 euro
dal 2015, acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili 30.000 euro
dal 2016, acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative non è previsto un limite massimo di detrazione
per gli anni 2018, 2019 e 2020, acquisto e posa in opera di microcogeneratori 100.000 euro
interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione del 70 o 75% non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione dell’80 o 85% non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio

Tabella n. 4

INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUS 110%

Tipo di intervento Spesa massima ammissibile
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti

40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari

30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari

15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle (individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186/2017). Tale ultimo intervento è ammesso al Superbonus solo nel caso di sostituzione di preesistenti impianti a biomassa. 30.000 euro
Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta limiti di spesa previsti per ciascun intervento
Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta limiti di spesa previsti per ciascun intervento
Interventi di riduzione del rischio sismico (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto legge n. 63/2013). In caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Tuir, spetta nella misura del 90%. limiti di spesa previsti per ciascun intervento
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a quello dell’impianto solare fotovoltaico, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati.

48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale.

In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del Dpr n. 380/2001 il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale

Installazione, contestuale o successiva all’installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo, nel limite complessivo di spesa di 48.000 euro e, comunque, di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati 3.000 euro

Tratto dalla Guida Superbonus 110% pubblicato da Agenzia delle Entrate - L'Agenzia Informa

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